Art. 110.
(Istituti per adulti).

      1. Gli istituti per adulti dipendenti dalla amministrazione penitenziaria si distinguono in:

          a) istituti per la custodia cautelare;

          b) istituti per la esecuzione delle pene;

          c) istituti per la esecuzione delle misure di sicurezza.

      2. I centri di osservazione sono soppressi.